Succede di frequente, nell'ambito dei finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio o delegazione di pagamento, che il consumatore decida di estinguere anticipatamente il finanziamento, ovvero di procedere al suo rinnovo per una diversa e più lunga durata o di trovare la liquidità necessaria per l'estinzione anticipata dello stesso.
In questi casi si riscontra altrettanto di frequente che la prassi degli Istituti di Credito/Bancari e di negare al cliente il rimborso dei costi contrattuali non goduti per il periodo residuo dell’originaria durata del finanziamento.
Tra i costi del finanziamento delle cessioni e delegazioni di pagamento, si evidenziano infatti notevoli costi rappresentanti da:
a) commissioni bancarie e finanziarie;
b) commissione di intermediazione
c) premi per polizze di assicurazione a copertura del rischio di morte o di perdita involontaria dell’occupazione
Nell’ipotesi di estinzione anticipata, al soggetto finanziato spetta un “indennizzo” proporzionale alla durata residua del rapporto.
Nel caso di mancato o insufficiente riconoscimento di detto indennizzo, il consumatore ha diritto di ottenere il giusto rimborso.
Il nostro studio, grazie alla collaborazione di avvocati e consulenti esperti in materia bancaria, permette una valutazione gratuita del rapporto contrattuale al fine di verificare la possibilità di ottenere rimborsi in tempi brevi.
Per chiedere verifica del diritto al rimborso sono necessari i seguenti documenti:
* copia del contratto di finanziamento
* copia del conteggio estintivo
La pratica di recupero del credito può essere svolta senza anticipazione di costi.
Grazie alla nostra consulenza molti clienti hanno già ottenuto, anche in via stragiudiziale, un rimborso degli oneri illegittimamente non restituiti dalle società di credito.